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Ordinanza — n. 38637/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38637/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38637/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Djebali Kamel Ben Tahar ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassa- zione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 16 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tri- bunale di Napoli il 7 febbraio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 31 maggio 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata, alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38637/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 31 maggio 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata, alla pena di giustizia.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata sostanze soggette a restrizione test sul consumo di droga consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Si duole ulteriormente della violazione dell'art. 99 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJEBALI KAMEL BEN TAHAR nato il 05/12/1968 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Djebali Kamel Ben Tahar ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassa- zione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 16 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tri- bunale di Napoli il 7 febbraio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 31 maggio 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a tre motivi, con cui lamenta violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Sotto il primo profilo denunzia violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanía e manifesta illogicità della sentenza in ordine alla sussistenza del reato, poiché gli elementi acquisiti nell'istruttoria dimostrerebbero la destinazione della droga all'uso personale. 2.2. Si duole ulteriormente della violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva qualificata, non sussistendo, ad avviso della difesa, la pericolosità dell'imputato. 2.3. Infine si censura il trattamento sanzionatorio segnalando la violazione degli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen., per non avere la Corte di merito rico- nosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e per avere inflitto una pena che si stima eccessiva.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le riferite doglianze sono tutte assertive e meramente reiterative di temi già posti nell'atto di appello e già affrontati e risolti, con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp. 2-3 della sentenza impugnata), con la quale, in realtà, il ricorrente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'im- pugnazione.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consi ier