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Ordinanza — n. 38589/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against hotel stay conviction for lack of new evidence and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38589/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's arguments merely reiterated those already rejected by the lower court. The defendant argued for a violation of law regarding the crime of staying in a hotel room without paying and claimed special leniency due to low damages. The court rejected these claims because the appeal offered no new evidence and incorrectly attempted to re-evaluate factual findings reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 641 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates grievances already examined and overcome by the territorial court without presenting new evidence or pointing out logical flaws in the reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of grievances factual evaluation by trial judge special leniency damages hotel stay crime penalty durata del soggiorno tardivo pagamento delle spese assenza prolungata

Disposizioni normative citate

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Art. 641 cod. pen.
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 20/04/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PADOVA, in data 09/01/2019, nei confronti di PLINI PATRIZIA in relazione al reato di cui all art. 641 cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen., e vizio della motivazione (illogica e contraddittoria) in punto di giudizio di responsabilità; con il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 62, n.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 641 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 20/04/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PADOVA, in data 09/01/2019, nei confronti di PLINI PATRIZIA in relazione al reato di cui all art. 641 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Sez. Un., n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, riv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
207944, nonché tra le più recenti Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, Sciuto
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLINI PATRIZIA nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 16/03/1953 avverso la sentenza del 20/04/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 20/04/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PADOVA, in data 09/01/2019, nei confronti di PLINI PATRIZIA in relazione al reato di cui all art. 641 cod. pen., per aver soggiornato per oltre 50 giorni in una stanza in un albergo, rassicurando il gestore sul pagamento delle somme dovute, che poi non effettuava adducendo pretesti e difficoltà indimostrate. Propone ricorso la difesa dell'imputata deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 641 cod. pen., e vizio della motivazione (illogica e contraddittoria) in punto di giudizio di responsabilità; con il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 62, n. 4 cod. pen., per il mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità.

Il ricorso è inammissibile, perché del tutto reiterativo delle doglianze già illustrate con l'atto di appello, che la Corte territoriale ha esaminato e superato con argomentazioni aderenti ai dati processuali e prive di alcun vizio logico; sotto altro profilo, quello che segnala la ricorrente è un travisamento (non della prova, ma) dei fatti, sollecitando una differente valutazione del materiale probatorio (operazione non consentita in sede di legittimità, poiché esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, riv. 207944, nonché tra le più recenti Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Manifestamente infondato è poi il secondo motivo, considerata la corretta applicazione da parte della Corte territoriale dell'insegnamento di legittimità secondo il quale in tema di reati contro il patrimonio, ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, l'entità del danno dev'essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sè, mentre quelli riguardanti gli altri aspetti del fatto, come quello relativo alle condizioni economiche del soggetto passivo, hanno valore sussidiario e vengono in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appaia decisivo (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820): la sentenza ha messo in rilievo il consistente importo delle somme dovute dall'imputata e non versate, avendo soggiornato per un lungo periodo nell'albergo versando solo un acconto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d