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Ordinanza — n. 38587/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38587/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38587/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCORACI ANGELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/05/1984 avverso l'ordinanza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MESSINA, con ordinanza in data 08/02/2021, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in data 05/03/2020, nei confronti di ARCORACI ANGELO in relazione al reato di cui all' art. 640 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo vizio della motivazione dell'ordinanza che ha dichiarato tardivo l'appello proposto oltre il termine di legge, decorso dopo la sospensione disposta dall'art. 83 del dl. 18/2020, senza prendere in considerazione le difficoltà e le incertezze scaturite per effetto della situazione sanitaria e dei provvedimenti legislativi succedutesi in quell'arco di tempo.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38587/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo vizio della motivazione dell'ordinanza che ha dichiarato tardivo l'appello proposto oltre il termine di legge, decorso dopo la sospensione disposta dall'art. 83 del dl. 18/2020, senza prendere in considerazione le difficoltà e le incertezze scaturite per effetto della situazione sanitaria e dei provvedimenti legislativi succedutesi in quell'arco di tempo.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario corruzione sanzioni pecuniarie traffico aggravato di cocaina sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCORACI ANGELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/05/1984 avverso l'ordinanza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MESSINA, con ordinanza in data 08/02/2021, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in data 05/03/2020, nei confronti di ARCORACI ANGELO in relazione al reato di cui all' art. 640 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo vizio della motivazione dell'ordinanza che ha dichiarato tardivo l'appello proposto oltre il termine di legge, decorso dopo la sospensione disposta dall'art. 83 del dl. 18/2020, senza prendere in considerazione le difficoltà e le incertezze scaturite per effetto della situazione sanitaria e dei provvedimenti legislativi succedutesi in quell'arco di tempo.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto affidato a considerazioni e valutazioni del tutto inconferenti rispetto al dettato legislativo indicato dalla Corte territoriale e correttamente applicato nel computo dei termini per la presentazione dell'impugnazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere Estenso