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Ordinanza — n. 38586/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38586/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38586/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOLI ANDREA nato a VERCELLI il 17/08/1984 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 30/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 04/07/2019, nei confronti di BELLOLI ANDREA in relazione al reato di cui all' art. 640 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen., per aver ritenuto la sentenza che la condotta dell'imputato integrava il delitto di truffa, a fronte di un mero inadempimento senza alcuna attività diretta a falsificare la realtà (ciò che avrebbe dovuto condurre a qualificare il fatto come ipotesi di insolvenza fraudolenta).

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38586/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen., per aver ritenuto la sentenza che la condotta dell'imputato integrava il delitto di truffa, a fronte di un mero inadempimento senza alcuna attività diretta a falsificare la realtà (ciò che avrebbe dovuto condurre a qualificare il fatto come ipotesi di insolvenza fraudolenta).

Parole chiave

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truffa per mestiere false indicazioni su attività commerciali reato economico falsità ideologica in documenti inganno sull'identità pubblicità ingannevole

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 30/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 04/07/2019, nei confronti di BELLOLI ANDREA in relazione al reato di cui all' art. 640 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOLI ANDREA nato a VERCELLI il 17/08/1984 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 30/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 04/07/2019, nei confronti di BELLOLI ANDREA in relazione al reato di cui all' art. 640 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen., per aver ritenuto la sentenza che la condotta dell'imputato integrava il delitto di truffa, a fronte di un mero inadempimento senza alcuna attività diretta a falsificare la realtà (ciò che avrebbe dovuto condurre a qualificare il fatto come ipotesi di insolvenza fraudolenta).

Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello, senza confronto alcuno con la motivazione della Corte territoriale che ha indicato in dettaglio i plurimi dati fattuali che avevano connotato la presentazione dell'imputato e le trattative per la conclusione del contratto, tutti volti a fornire una rappresentazione della realtà dimostrativa delle capacità economiche, insussistenti, tali da garantire l'adempimento delle obbligazioni relative all'acquisto che l'imputato avrebbe effettuato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 I