Italian Court dismisses appeal for generic grounds and failure to cite prior appeal regarding co-authorship.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Montanari Giuliano inadmissible due to generic grounds and procedural defects. The appellant argued for co-authorship recognition and excessive sentencing, but the court noted the co-authorship claim was not raised in the prior appeal. Furthermore, the remaining arguments were deemed repetitive without critical engagement with the lower court's detailed factual findings on the specific credit card transactions and the defendant's personality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, lacks critical comparison with the lower court's reasoning, or raises issues not properly raised in the prior appeal, resulting in the rejection of the remedy and the imposition of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANARI GIULIANO nato a VERONA il 16/03/1973 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 21/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 19/05/2010, nei confronti di MONTANARI GIULIANO in relazione al reato di cui all' art. 55, comma 9, D. Igs. n. 231 del 2007. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo l'errata individuazione del ricorrente quale coautore del fatto contestato; il mancato riconoscimento della preclusione del precedente giudicato per il medesimo fatto; l'omessa valutazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e l'eccessività del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile, perché in parte generico e in parte proposto per motivi non consentiti: la censura formulata in relazione all'individuazione del ricorrente non risulta proposta con l'atto di appello; le ulteriori censure sono del tutto generiche e reiterative degli analoghi motivi di impugnazione, senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza che ha dato conto in dettaglio delle diversità dei fatti materiali oggetto di giudizio, che escludevano il ricorrere dell'impedimento del "ne bis in idem" (pagg. 2 e 3), ha messo in rilevo le circostanze dei singoli acquisti operati con la carte di credito, per importi consistenti, e la congruità della pena in relazione a tutti i profili fattuali e alla personalità dell'imputato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere Estenso