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Ordinanza — n. 38583/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38583/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38583/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDO SALVATORE nato a NAPOLI il 09/03/1977 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 21/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 26/04/2012, nei confronti di CASTALDO SALVATORE confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 cod. pen., riducendo le pene inflitte. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo l'omessa valutazione della prescrizione dei reati contestati. Il ricorso è inammissibile, perché assolutamente generico; la deduzione dell'ipotizzata prescrizione, senza alcuna indicazione dei reati rispetto ai quali rileverebbe la causa di estinzione, è del tutto priva di specificità in relazione all'indicazione dell'epoca in cui sarebbe maturata la prescrizione (poiché la deduzione con ricorso per cassazione dell'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato richiede la compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e la dimostrazione, alla luce della stessa, dell'intervenuta maturazione del termine di legge:

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 161 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38583/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495); in ogni caso, la contestata e ritenuta recidiva reiterata comporta gli aumenti nella misura di due terzi sia del termine iniziale di anni 8, che di quello di cui all'art. 161 cod. pen., rendendo palese l'infondatezza della censura, considerata l'epoca del commesso reato (14 giugno 2010). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio restituzione del termine revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 21/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 26/04/2012, nei confronti di CASTALDO SALVATORE confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 cod. pen., riducendo le pene inflitte.
art. 161 cod. pen
277495); in ogni caso, la contestata e ritenuta recidiva reiterata comporta gli aumenti nella misura di due terzi sia del termine iniziale di anni 8, che di quello di cui all'art. 161 cod. pen., rendendo palese l'infondatezza della censura, considerata l'epoca del commesso reato (14 giugno 2010).
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDO SALVATORE nato a NAPOLI il 09/03/1977 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 21/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 26/04/2012, nei confronti di CASTALDO SALVATORE confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 cod. pen., riducendo le pene inflitte. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo l'omessa valutazione della prescrizione dei reati contestati. Il ricorso è inammissibile, perché assolutamente generico; la deduzione dell'ipotizzata prescrizione, senza alcuna indicazione dei reati rispetto ai quali rileverebbe la causa di estinzione, è del tutto priva di specificità in relazione all'indicazione dell'epoca in cui sarebbe maturata la prescrizione (poiché la deduzione con ricorso per cassazione dell'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato richiede la compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e la dimostrazione, alla luce della stessa, dell'intervenuta maturazione del termine di legge:

Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495); in ogni caso, la contestata e ritenuta recidiva reiterata comporta gli aumenti nella misura di due terzi sia del termine iniziale di anni 8, che di quello di cui all'art. 161 cod. pen., rendendo palese l'infondatezza della censura, considerata l'epoca del commesso reato (14 giugno 2010). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il C