Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38578/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding prescription of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38578/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by De Leo Michele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to evaluate the prescription of the charged crimes, but the court found the argument too generic. The decision ruled that such a claim requires specific details on which crimes and when the prescription period expired, which were entirely absent from the petition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal alleging the omission of ex officio evaluation of prescription is inadmissible if it lacks specific identification of the crimes and the precise timing of the prescription's maturity.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal prescription omitted evaluation inadmissible appeal specificity requirement court costs procedural defect statute of limitations testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEO MICHELE nato a BARI il 09/01/1979 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 18/02/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 23/01/2018, nei confronti di DE LEO MICHELE, confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, 497 bis e 648 c.p., rideterminando le pene inflitte.

Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo l'omessa valutazione della prescrizione dei reati contestati. Il ricorso è inammissibile, perché assolutamente generico; la deduzione dell'ipotizzata prescrizione, senza alcuna indicazione dei reati rispetto ai quali rileverebbe la causa di estinzione, è del tutto priva di specificità quanto all'indicazione dell'epoca in cui sarebbe maturata la prescrizione (poiché la deduzione con ricorso per cassazione dell'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato richiede la compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e la dimostrazione, alla luce della stessa, dell'intervenuta maturazione del termine di legge:

Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consiglie Estensore