Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38577/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38577/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38577/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUKA ISMAIL nato il 25/05/1965 avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEelat-e-axaciss-alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di LECCE, con sentenza in data 17/03/2021, applicava nei confronti di MUKA ISMAIL la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di tentate lesioni aggravate, rapina aggravata, evasione, minaccia e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato, con riguardo alla ritenuta ipotesi di rapina consumata, pur in assenza dell'effettivo spossessamento della vittima; con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38577/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione ai reati di tentate lesioni aggravate, rapina aggravata, evasione, minaccia e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato, con riguardo alla ritenuta ipotesi di rapina consumata, pur in assenza dell'effettivo spossessamento della vittima; con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
rapina lex loci delicti reati violenti risarcimento per atto illecito reato istantaneo illecita violenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di LECCE, con sentenza in data 17/03/2021, applicava nei confronti di MUKA ISMAIL la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di tentate lesioni aggravate, rapina aggravata, evasione, minaccia e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non essendo compreso tra i motivi di ricorso in sede di legittimità quello concernente il vizio della motivazione in relazione all'accertamento dell'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUKA ISMAIL nato il 25/05/1965 avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEelat-e-axaciss-alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di LECCE, con sentenza in data 17/03/2021, applicava nei confronti di MUKA ISMAIL la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di tentate lesioni aggravate, rapina aggravata, evasione, minaccia e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato, con riguardo alla ritenuta ipotesi di rapina consumata, pur in assenza dell'effettivo spossessamento della vittima; con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito: è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio a mente del quale la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573). La qualificazione ipotizzata dal ricorrente non trova corrispondenza nel costante orientamento di legittimità che ravvisa la consumazione del reato di rapina per effetto non già del definitivo impossessamento, bensì nella condotta di sottrazione operata facendo ricorso alla violenza o alla minaccia, sicché la circostanza del non essersi ancora allontanato l'imputato dal locale ove aveva realizzato la sottrazione della refurtiva risulta irrilevante ai fini della diversa qualificazione giuridica ipotizzata dal ricorrente.

Analogamente, il secondo motivo di ricorso risulta anch'esso proposto al di fuori dei limiti di ammissibilità, alla stregua del disposto dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo compreso tra i motivi di ricorso in sede di legittimità quello concernente il vizio della motivazione in relazione all'accertamento dell'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consigli Estensore