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Ordinanza — n. 38576/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for non-allowed ground regarding legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38576/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on a ground not permitted by law. The appellant argued that the lower court erred in qualifying the use of a weapon as an aggravating circumstance for robbery, despite acquitting him on the separate charge of weapon possession. The court rejected this argument, noting that established jurisprudence allows appeals for legal qualification errors only when they constitute a manifest error, which was not present here.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: Appeals against sentencing judgments based on alleged errors in the legal qualification of facts are admissible only in cases of manifest error, where the qualification is clearly eccentric to the charge and lacks any room for debate.

Parole chiave

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legal qualification error manifest error standard inadmissible appeal robbery aggravating circumstance weapon possession acquittal violazioni della legge sulle armi rapina qualificata arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di LECCE, con sentenza in data 23/02/2021, applicava nei confronti di PERRONE ANGELO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione il reati di furto pluriaggravato e rapina aggravata.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito: è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio a mente del quale la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 628, comma 3, c.p.
Il ricorrente non considera il costante orientamento secondo il quale l'aggravante dell'uso di un'arma, ai sensi dell'art. 628 comma 3, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 444 c.p
del Tribunale di LECCE, con sentenza in data 23/02/2021, applicava nei confronti di PERRONE ANGELO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione il reati di furto pluriaggravato e rapina aggravata.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 4712 del 17/11/2017, deo. 2018, D?Elia
pen., ricorre anche nell'ipotesi in cui l'arma utilizzata sia un'arma giocattolo (Sez. 2, Sentenza n. 4712 del 17/11/2017, deo. 2018, D?Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE ANGELO nato a BARI il 06/05/1963 avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEalato avvia alle-part3 udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il G.u.p. del Tribunale di LECCE, con sentenza in data 23/02/2021, applicava nei confronti di PERRONE ANGELO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione il reati di furto pluriaggravato e rapina aggravata. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato, con riguardo alla contestata aggravante dell'uso di un'arma per consumare la rapina, circostanza esclusa dall'assoluzione per il delitto di detenzione dell'arma originariamente contestato.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito: è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio a mente del quale la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573). Il ricorrente non considera il costante orientamento secondo il quale l'aggravante dell'uso di un'arma, ai sensi dell'art. 628 comma 3, cod. pen., ricorre anche nell'ipotesi in cui l'arma utilizzata sia un'arma giocattolo (Sez. 2, Sentenza n. 4712 del 17/11/2017, deo. 2018, D?Elia, Rv. 272012), sicché l'assoluzione dall'imputazione per il delitto di detenzione di un'arma da sparo non implica necessariamente l'insussistenza dell'aggravante contestata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consiglier Estensor