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Ordinanza — n. 38575/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38575/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38575/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGONE GIACOMO nato a CATANIA il 27/06/1980 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA EL-ate-evvistra-144-par9 udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 18/03/2021, parzialmente riformando ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 31/05/2019, nei confronti di SAGONE GIACOMO, confermava la condanna in relazione al reato di riciclaggio, rideterminando la pena nella misura concordata dalle parti. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo, violazione della legge penale in relazione all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. per l'errata qualificazione giuridica del fatto (considerato come ipotesi di riciclaggio, mentre dagli atti risultava evidente la condotta di ricettazione dei veicoli); con il secondo motivo, si deduce il vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38575/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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contravvenzione alla circolazione recidiva nell'infrazione risarcimento dei danni da incidente stradale sanzioni penali risarcimento alle vittime di reati abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti: è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che in tema di concordato in appello, «è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGONE GIACOMO nato a CATANIA il 27/06/1980 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA EL-ate-evvistra-144-par9 udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 18/03/2021, parzialmente riformando ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 31/05/2019, nei confronti di SAGONE GIACOMO, confermava la condanna in relazione al reato di riciclaggio, rideterminando la pena nella misura concordata dalle parti. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo, violazione della legge penale in relazione all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. per l'errata qualificazione giuridica del fatto (considerato come ipotesi di riciclaggio, mentre dagli atti risultava evidente la condotta di ricettazione dei veicoli); con il secondo motivo, si deduce il vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti: è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che in tema di concordato in appello, «è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); la deduzione delle questioni inerenti alla qualificazione giuridica del fatto è inoltre preclusa poiché « il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere Estensore SERGI AO LA Il Pres