Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as motivation defects regarding acquittal conditions are not valid grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's argument regarding a defect in the lower court's reasoning was not a permissible ground for review. The defendant argued that the trial judge failed to properly establish the conditions required for a dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such defects do not fall within the scope of admissible appeals under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Defects in the reasoning concerning the non-existence of conditions for acquittal are not admissible grounds for an appeal to the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRINI EMANUEL nato a LECCE il 08/06/1997 avverso la sentenza del 19/02/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE Cclate-errvistre+le-part3 udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di LECCE, con sentenza in data 19/02/2021, applicava nei confronti di ERRINI EMANUEL la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 628 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, e vizio della motivazione, carente in ordine all'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito alla stregua del disposto dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo compreso tra i motivi di ricorso in sede di legittimità quello concernente il vizio della motivazione in relazione all'accertamento dell'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consiglie e Estensore SER PAOLA Il Presid Rte LUCIAN PERIALI T