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Ordinanza — n. 38571/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38571/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38571/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIAGIONI GIANCARLO nato a PIEVE FOSCIANA il 20/12/1957 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 08/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 26/05/2015, nei confronti di BIAGIONI GIANCARLO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., riconoscendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., ritenuta prevalente sulla contestata recidiva, rideterminando la pena inflitta. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo l'errata qualificazione giuridica del fatto che doveva essere inquadrato nel delitto di falsità ex art. 485 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 485 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38571/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., riconoscendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., ritenuta prevalente sulla contestata recidiva, rideterminando la pena inflitta. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo l'errata qualificazione giuridica del fatto che doveva essere inquadrato nel delitto di falsità ex art. 485 cod. pen.

Parole chiave

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falso certificato medico contraffazione imputazione per reati di stupefacenti trattamento medico causa illecita medico curante

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
263066), sicché la sua utilizzazione da parte del ricorrente, nella consapevolezza della provenienza delittuosa, correttamente è stata ricondotta all'ipotesi di reato prevista dall'art. 648 cod. pen.
art. 485 cod. pen
Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo l'errata qualificazione giuridica del fatto che doveva essere inquadrato nel delitto di falsità ex art. 485 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIAGIONI GIANCARLO nato a PIEVE FOSCIANA il 20/12/1957 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 08/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 26/05/2015, nei confronti di BIAGIONI GIANCARLO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., riconoscendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., ritenuta prevalente sulla contestata recidiva, rideterminando la pena inflitta. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo l'errata qualificazione giuridica del fatto che doveva essere inquadrato nel delitto di falsità ex art. 485 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito, in quanto non dedotto in grado di appello; in ogni caso, la prospettata differente qualificazione giuridica è priva di qualsivoglia fondamento, considerato l'oggetto della non contestata contraffazione (una ricetta medica, che non può esser considerata scrittura privata: Sez. 5, n. 13509 del 13/01/2015, Vabba, Rv. 263066), sicché la sua utilizzazione da parte del ricorrente, nella consapevolezza della provenienza delittuosa, correttamente è stata ricondotta all'ipotesi di reato prevista dall'art. 648 cod. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere