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Ordinanza — n. 38568/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38568/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38568/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIS VITTORIO nato a JERZU il 18/09/1973 avverso la sentenza del 11/12/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI Cd_ate-iav.v.iee-a4e--part3 udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di CAGLIARI, con sentenza in data 11/12/2020, applicava nei confronti di SALIS VITTORIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell)imputato deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato quale ipotesi di rapina, pur a fronte di elementi provenienti dalle dichiarazioni degli imputati che attestavano la convinzione di commettere una "simulata" rapina.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 628 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38568/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell)imputato deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato quale ipotesi di rapina, pur a fronte di elementi provenienti dalle dichiarazioni degli imputati che attestavano la convinzione di commettere una "simulata" rapina.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito risarcimento alle vittime di reati sviamento della giustizia spese di difesa tentata rapina risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di CAGLIARI, con sentenza in data 11/12/2020, applicava nei confronti di SALIS VITTORIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art.
art. 628 cod. pen
444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIS VITTORIO nato a JERZU il 18/09/1973 avverso la sentenza del 11/12/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI Cd_ate-iav.v.iee-a4e--part3 udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di CAGLIARI, con sentenza in data 11/12/2020, applicava nei confronti di SALIS VITTORIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell)imputato deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato quale ipotesi di rapina, pur a fronte di elementi provenienti dalle dichiarazioni degli imputati che attestavano la convinzione di commettere una "simulata" rapina.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito: è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio a mente del quale la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573). Il ricorrente, invece, deduce una circostanza storica non verificabile e, comunque, non delinea neppure la diversa qualificazione giuridica del fatto in contrasto con quella ritenuta in sentenza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere Estensor