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Ordinanza — n. 38567/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38567/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38567/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEZZOLI ROSANGELA nato a CAPRIOLO il 19/05/1961 avverso la sentenza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAelata-aàALigs-a44e-paliD udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di BRESCIA, con sentenza in data 18/03/2021, applicava nei confronti di VEZZOLI ROSANGELA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di usura e tentata estorsione. Propone ricorso la difesa dell'imputata deducendo con unico motivo violazione di legge, e vizio della motivazione, carente in ordine all'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito alla stregua del disposto dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo compreso tra i motivi di ricorso in sede di legittimità quello concernente il vizio della motivazione in relazione all'accertamento delkinsussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38567/2021 — snpen · Corte di Cassazione: F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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pena pecuniaria non riscuotibile remissione della pena abbandono del procedimento per truffa promovimento della prostituzione giustificato motivo per il mancato uso altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di BRESCIA, con sentenza in data 18/03/2021, applicava nei confronti di VEZZOLI ROSANGELA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di usura e tentata estorsione.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso la difesa dell'imputata deducendo con unico motivo violazione di legge, e vizio della motivazione, carente in ordine all'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEZZOLI ROSANGELA nato a CAPRIOLO il 19/05/1961 avverso la sentenza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAelata-aàALigs-a44e-paliD udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di BRESCIA, con sentenza in data 18/03/2021, applicava nei confronti di VEZZOLI ROSANGELA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di usura e tentata estorsione. Propone ricorso la difesa dell'imputata deducendo con unico motivo violazione di legge, e vizio della motivazione, carente in ordine all'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito alla stregua del disposto dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo compreso tra i motivi di ricorso in sede di legittimità quello concernente il vizio della motivazione in relazione all'accertamento delkinsussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 I