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Ordinanza — n. 38561/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38561/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38561/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIFFI JAOUAD nato il 09/05/1980 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 16/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 14/01/2020, nei confronti di RIFFI JAOUAD in relazione al reato di cui all art. 628 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo vizio della motivazione (carente, contraddittoria e manifestamente illogica) circa il profilo dell'attendibilità del riconoscimento riferito dalla persona offesa; con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38561/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo vizio della motivazione (carente, contraddittoria e manifestamente illogica) circa il profilo dell'attendibilità del riconoscimento riferito dalla persona offesa; con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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impatto visivo reato grave di stupefacenti pericolo di confusione fra denominazioni minaccia non comprovata identificazione credibile segno che può indurre in errore

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 16/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 14/01/2020, nei confronti di RIFFI JAOUAD in relazione al reato di cui all art. 628 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 16/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 14/01/2020, nei confronti di RIFFI JAOUAD in relazione al reato di cui all art. 628 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIFFI JAOUAD nato il 09/05/1980 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 16/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 14/01/2020, nei confronti di RIFFI JAOUAD in relazione al reato di cui all art. 628 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo vizio della motivazione (carente, contraddittoria e manifestamente illogica) circa il profilo dell'attendibilità del riconoscimento riferito dalla persona offesa; con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile, perché del tutto reiterativo delle analoghe censure formulate in grado di appello, senza alcun confronto critico con la sentenza impugnata che ha fornito argomenti per sostenere il giudizio di attendibilità del riconoscimento operato dalla vittima (pur tenendo conto dell'uso di un mezzo che, in una fase successiva ai primi contatti verbali e visivi tra l'imputato e la vittima, provocò una grave irritazione agli occhi impedendo di visualizzare quanto stava accadendo), valorizzando altresì la genericità della richiesta di concessione delle invocate circostanze (che limita l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante con il mero richiamo all'assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio:

Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460; Sez. 5, n. 7647 del 28/05/1984, Pillon, Rv. 165795) e l'esistenza di dati comunque ostativi al riconoscimento delle attenuanti, ravvisati sia nei presenti penali, sia nella gravità dell'episodio aggressivo e del mezzo utilizzato (così indicando gli elementi preponderanti ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuati: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 é. 03;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consiglie Estensore SER PAOLA • r A t •-•• Il PreskIrt