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Ordinanza — n. 38558/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38558/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38558/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI MICHELE nato a PASSIGNANO SUL TRASIMENO il 22/02/1971 avverso la sentenza del 03/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA El a te-awis.e-aUe_pwrill udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di PERUGIA, con sentenza in data 03/11/2020, applicava nei confronti di RICCI MICHELE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art.628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 73 d.p.r. 309/90 e vizio della motivazione, perché carente in ordine all'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito alla stregua del disposto dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo compreso tra i motivi di ricorso in sede di legittimità quello concernente il vizio della motivazione in relazione all'accertamento dell'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, artt. 110 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38558/2021 — snpen · Corte di Cassazione: F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina reato di poca entità delitto reato di pirateria della strada risarcimento per atto illecito pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di PERUGIA, con sentenza in data 03/11/2020, applicava nei confronti di RICCI MICHELE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art.628 CP (più grave) ed altro.
artt. 110 cod. pen
Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 73 d.p.r.
art. 129 cod. proc. pen
309/90 e vizio della motivazione, perché carente in ordine all'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI MICHELE nato a PASSIGNANO SUL TRASIMENO il 22/02/1971 avverso la sentenza del 03/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA El a te-awis.e-aUe_pwrill udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di PERUGIA, con sentenza in data 03/11/2020, applicava nei confronti di RICCI MICHELE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art.628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 73 d.p.r. 309/90 e vizio della motivazione, perché carente in ordine all'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito alla stregua del disposto dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo compreso tra i motivi di ricorso in sede di legittimità quello concernente il vizio della motivazione in relazione all'accertamento dell'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consiglier Estensore S