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Ordinanza — n. 38556/2021 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible for reiterating arguments and failing to address the court's reasoning on probation eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38556/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was both repetitive and manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court erred in rejecting probation by ignoring the treatment program, while the court held that rejecting a favorable prognosis for future non-offending is a distinct legal judgment from evaluating the treatment plan. Consequently, the court ruled that the inability to predict future behavior automatically bars probation, regardless of the treatment program's merits.

Regesto Legislator

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Art. 168 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judge is not required to evaluate the treatment program when rejecting probation based on an unfavorable prognosis regarding the defendant's future non-offending, as these constitute two separate judicial assessments.

Parole chiave

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probation suspension treatment program favorable prognosis inadmissible appeal reiterative argument criminal procedure future conduct assessment abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 168 bis cod. pen.
Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 168 bis cod. pen., 464 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 648 cod. pen
art. 168 bis cod. pen
Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 168 bis cod. pen., 464 bis cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia
(Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv.
Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera
pen., sicché l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUMENIC VASILE VALENTIN nato a BIRLAD( MOLDAVIA) il 17/12/1986 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 28/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PARMA, in data 26/10/2017, nei confronti di HUMENIC VASILE VALENTIN, assolveva l'imputato dal reato di furto originariamente contestato e confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 168 bis cod. pen., 464 bis cod. proc. pen. con riguardo al giudizio relativo alla richiesta ammissione alla messa alla prova, risultando dagli atti il programma di trattamento, indice della meritevolezza della richiesta; con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, in relazione al medesimo giudizio.

Il ricorso è inammissibile perché reiterativo oltre che manifestamente infondato. La Corte territoriale ha infatti messo in rilievo le caratteristiche del fatto contestato, l'atteggiamento tenuto dall'imputato nel corso delle indagini, l'assenza di condotte successive indicative di atteggiamenti resipiscenti, ritenendo che tali dati fossero ostativi all'accoglimento della richiesta ex art. 168 bis cod. pen. Si tratta di motivazione aderente al dettato normativo e in sintonia con l'insegnamento della Corte, secondo il quale in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato. (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602), poiché la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sicché l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consigli