Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38554/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38554/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38554/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCIOCU LUCA nato a GENOVA il 17/05/1983 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 15/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 07/02/2019, nei confronti di MACCIOCU LUCA in relazione al reato di cui all' art. 633 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge in relazione agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., quanto al giudizio con cui la Corte ha escluso l'applicazione della sola pena pecuniaria. Il ricorso è reiterativo della doglianza formulata con l'atto di appello, circa l'adeguatezza della pena pecuniaria rispetto alle caratteristiche del fatto; la Corte territoriale ha dato conto della gravità della condotta (apprezzata sia in relazione ai precedenti penali, anche specifici da cui è gravato il ricorrente, sia dalle modalità dell'invasione dell'edificio, realizzata non per fini transitori ma per la stabile occupazione dell'alloggio pubblico) che coerentemente è stata considerata elemento ostativo all'irrogazione della sola pena pecuniaria e alla sua capacità dissuasiva.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 633 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38554/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di frequentare le osterie revoca del permesso di dimora sfratto legge sugli alloggi alloggio insalubre invocazione di motivi legali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 633 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 15/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 07/02/2019, nei confronti di MACCIOCU LUCA in relazione al reato di cui all' art. 633 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCIOCU LUCA nato a GENOVA il 17/05/1983 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 15/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 07/02/2019, nei confronti di MACCIOCU LUCA in relazione al reato di cui all' art. 633 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge in relazione agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., quanto al giudizio con cui la Corte ha escluso l'applicazione della sola pena pecuniaria. Il ricorso è reiterativo della doglianza formulata con l'atto di appello, circa l'adeguatezza della pena pecuniaria rispetto alle caratteristiche del fatto; la Corte territoriale ha dato conto della gravità della condotta (apprezzata sia in relazione ai precedenti penali, anche specifici da cui è gravato il ricorrente, sia dalle modalità dell'invasione dell'edificio, realizzata non per fini transitori ma per la stabile occupazione dell'alloggio pubblico) che coerentemente è stata considerata elemento ostativo all'irrogazione della sola pena pecuniaria e alla sua capacità dissuasiva.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere Estensore