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Ordinanza — n. 38553/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism as inadmissible due to manifestly unfounded legal error regarding value assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38553/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Apolinario Beato Reinaldo Javier inadmissible and manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court erred by excluding the special mitigating circumstance of minor offense based solely on the tablet's value, ignoring other factual and personal elements. The court ruled that established case law dictates the value is only a subsidiary factor, and since the tablet's value was not particularly low, the mitigating circumstance was correctly excluded.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 2, c.p.; In recidivism cases, the value of the stolen property is a subsidiary element for assessing the special mitigating circumstance of minor offense, requiring its exclusion if the value is not particularly low and other negative factors exist.

Parole chiave

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recidivism appeal minor offense mitigation value assessment inadmissible appeal Italian criminal law ricompensa cosa di poco valore divieto di accettare regali

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 2, c.p.
Art. 163, c.p.
pen., riconoscendo il beneficio ex art. 163 cod.
Art. 133, c.p.
Art. 616, c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 163 cod. pen
pen., riconoscendo il beneficio ex art. 163 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti
Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini
Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv.
Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa
252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APOLINARIO BEATO REINALDO JAVIER nato il 19/12/1991 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; c() Mb,

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 08/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di CATANIA, in data 20/10/2015, nei confronti di APOLINARIO BEATO REINALDO JAVIER confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art.648 cod. pen., riconoscendo il beneficio ex art. 163 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione all'art. 648, comma 2, c.p., con riguardo all'esclusione dell'ipotesi attenuata del reato di ricettazione fondata esclusivamente sulla valutazione del valore del bene ricettato (un tablet), pretermettendo la considerazione degli altri elementi desumibili sia dal fatto, sia dalla personalità dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile perché reiterativo e manifestamente infondato: la costante giurisprudenza di legittimità insegna che «in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente» (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118;

Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, una volta stimato l'apprezzabile valore commerciale del bene ricettato, ha ritenuto che non rilevassero gli ulteriori elementi dedotti dal ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consigl re Estensore SER I PAOLA Il Pre 'ente i LUCIA I IMPERIALI (