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Ordinanza — n. 38552/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38552/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38552/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ANTONIO nato a CATANZARO il 27/01/1960 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 19/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CATANZARO, in data 16/11/2017, nei confronti di PASSALACQUA ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 707 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge in riferimento adart. 131 bis cod. peri. per l'esclusione dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto.

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38552/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge in riferimento adart. 131 bis cod. peri. per l'esclusione dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto.

Parole chiave

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accusa penale corresponsabilità della vittima luogo del reato legittimazione passiva difesa penale responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Il ricorso è inammissibile perché reitera la doglianza formulata con l'atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha messo in rilievo l'abitualità della condotta del ricorrente - ostativa al riconoscimento dell'ipotesi ex art. 131 bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ANTONIO nato a CATANZARO il 27/01/1960 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 19/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CATANZARO, in data 16/11/2017, nei confronti di PASSALACQUA ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 707 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge in riferimento adart. 131 bis cod. peri. per l'esclusione dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto.

Il ricorso è inammissibile perché reitera la doglianza formulata con l'atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha messo in rilievo l'abitualità della condotta del ricorrente - ostativa al riconoscimento dell'ipotesi ex art. 131 bis cod. pen. - sulla scorta della natura dei precedenti (per delitti determinati da fini di lucro, furti e detenzione di stupefacenti) e delle caratteristiche del fatto commesso (evidentemente da ricondurre al catalogo dei delitti determinati da motivi di lucro), accertando in concreto la ricorrenza di caratteri fondamentali comuni (Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere Estensore SERGI PAOLA Il Presi nte