Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38549/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38549/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38549/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH SIMONE nato a PIOVE DI SACCO il 27/09/1986 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 30/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROVIGO, in data 17/04/2019, nei confronti di HUDOROVICH SIMONE in relazione al reato di cui all art. 55, comma 9, dl. n. 231 del 2007. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo vizio della motivazione con riguardo all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché del tutto reiterativo dell'analoga denuncia formulata con l'atto di appello, oltre che generico nella censura che non specifica sulla scorta di quali elementi positivi dovevano essere concesse le invocate circostanze che la Corte territoriale ha negato sulla scorta della valutazione della personalità del ricorrente, gravato da precedenti specifici attestanti una spiccata pericolosità sociale, e del dilatorio comportamento processuale (così assolvendo all'onere motivazionale richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità che indica la necessità di dare conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38549/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 ? 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione riconsiderazione procedure di ricorso attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH SIMONE nato a PIOVE DI SACCO il 27/09/1986 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 30/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROVIGO, in data 17/04/2019, nei confronti di HUDOROVICH SIMONE in relazione al reato di cui all art. 55, comma 9, dl. n. 231 del 2007. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo vizio della motivazione con riguardo all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché del tutto reiterativo dell'analoga denuncia formulata con l'atto di appello, oltre che generico nella censura che non specifica sulla scorta di quali elementi positivi dovevano essere concesse le invocate circostanze che la Corte territoriale ha negato sulla scorta della valutazione della personalità del ricorrente, gravato da precedenti specifici attestanti una spiccata pericolosità sociale, e del dilatorio comportamento processuale (così assolvendo all'onere motivazionale richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità che indica la necessità di dare conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione:

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 ? 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consiglie