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Ordinanza — n. 38547/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism due to failure to raise issue at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38547/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise the issue of recidivism during the second instance proceedings. The defense argued that the lower court erred in recognizing recidivism, but the Court held that this specific ground was not properly deduced in the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 2 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it introduces a new ground of objection not raised in the second instance, particularly regarding recidivism which must be explicitly contested at that stage.

Parole chiave

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recidivism appeal second instance failure inadmissible appeal procedural defect court costs award sanzioni pecuniarie sovraindebitamento altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 2 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile in quanto il primo motivo, in violazione dall'art. 606 comma 2, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 648 cod. pen
art. 647 cod. pen
pen., introduce un tema non dedotto in grado di appello, comunque manifestamente infondato poiché è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016
7, del reato di appropriazione di cosa smarrita (Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep.
Sez. 2, Sentenza n. 10850 del 20/02/2014
Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019
259428), sussistendo la necessità della prova - da parte della pubblica accusa - dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto solo quando tale circostanza sia espressamente introdotta e dedotta in giudizio in modo credibile dall'imputato (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv.
Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016
Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SENSO PIO nato a BELLA il 20/11/1951 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; _f2

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 05/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 07/05/2019, nei confronti di DI SENSO PIO, dichiarava estinto per prescrizione il delitto di truffa e confermava la condanna per il reato di cui all' art. 648 cod. pen., rideterminando la misura della pena inflitta. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'errato riconoscimento del delitto di ricettazione, essendo il reato presupposto rappresentato dall'appropriazione del titolo di credito, fatto non più previsto dalla legge come reato; con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, in ragione della mancata riqualificazione del fatto quale ipotesi di appropriazione di cosa smarrita.

Il ricorso è inammissibile in quanto il primo motivo, in violazione dall'art. 606 comma 2, cod. proc. pen., introduce un tema non dedotto in grado di appello, comunque manifestamente infondato poiché è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. (come per il reato contestato all'imputato come commesso nel 2011) conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Igs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita (Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220); anche la censura proposta in ordine all'esatta qualificazione giuridica del fatto, risulta proposta per motivo non consentito in quanto non dedotto in grado di appello, oltre a confliggere in modo manifesto con il costante insegnamento della Corte secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, Sentenza n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259428), sussistendo la necessità della prova - da parte della pubblica accusa - dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto solo quando tale circostanza sia espressamente introdotta e dedotta in giudizio in modo credibile dall'imputato (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594;

Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così decis