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Ordinanza — n. 38546/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38546/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38546/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUINI MOHAMED (CUI:0215JKV) nato il 07/02/1984 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 05/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di PADOVA, in data 22/01/2020, nei confronti di JOUINI MOHAMED (CUI:0215JKV) in relazione ai reati di ricettazione di cui all art. 648 cod. pen. e di concorso in furto pluriaggravato. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione, carente e manifestamente illogica, in relazione al giudizio di responsabilità, quanto all'elemento soggettivo in relazione al delitto di ricettazione; con il secondo motivo deduce vizio della motivazione, carente e manifestamente illogica, quanto al giudizio di attendibilità dei testimoni dei fatti indicati ai capi B) ed E); con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche; con il quarto motivo si deduce la carenza di motivazione in relazione alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38546/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali altri capi d'accusa prove di persecuzione esclusione del testimone censura dell'apprezzamento delle prove inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
del Tribunale di PADOVA, in data 22/01/2020, nei confronti di JOUINI MOHAMED (CUI:0215JKV) in relazione ai reati di ricettazione di cui all art. 648 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUINI MOHAMED (CUI:0215JKV) nato il 07/02/1984 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 05/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di PADOVA, in data 22/01/2020, nei confronti di JOUINI MOHAMED (CUI:0215JKV) in relazione ai reati di ricettazione di cui all art. 648 cod. pen. e di concorso in furto pluriaggravato. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione, carente e manifestamente illogica, in relazione al giudizio di responsabilità, quanto all'elemento soggettivo in relazione al delitto di ricettazione; con il secondo motivo deduce vizio della motivazione, carente e manifestamente illogica, quanto al giudizio di attendibilità dei testimoni dei fatti indicati ai capi B) ed E); con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche; con il quarto motivo si deduce la carenza di motivazione in relazione alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione.

Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi di ricorso reiterano sostanzialmente le censure formulate con l'atto di appello, che la Corte territoriale ha considerato ed esaminato, con motivazione adeguata alle risultanze processuali e priva di vizi logici (in quanto fondata sulla dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione dei beni rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, che aveva fornito giustificazioni implausibili, indimostrate e non sorrette da alcun riscontro circa le modalità di ricezione e acquisto dei beni, mentre la dedotta incertezza nella descrizione dell'oggetto indicato al capo E) da parte della vittima del furto, che comunque lo riconobbe tra quelli da lui visionati, non incide sul giudizio di responsabilità).

Anche in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di furto, la lamentata errata valutazione del riconoscimento dell'imputato da parte della vittima è stata superata dalla Corte richiamando le affermazioni del giudice di primo grado, che aveva già considerato le discrasie sollevate con l'atto di appello in relazione a talune caratteristiche fisiognomiche dell'imputato e del soggetto riconosciuto con certezza dalla vittima. Anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono del tutto reiterativi, poiché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto sia degli elementi ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia dei criteri adottati per determinare la misura degli aumenti a titolo di continuazione, sottolineandone la misura del tutto contenuta pur a fronte di un numero apprezzabile di reati contestati, di non lieve gravità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d