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Ordinanza — n. 38545/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38545/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38545/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERCOLANO COSMO nato a ISERNIA il 24/11/1961 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 20/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ISERNIA, in data 14/01/2019, nei confronti di ERCOLANO COSMO in relazione al reato di cui all art. 648 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato; con il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 648, comma 2 cod. pen., per il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del reato di ricettazione.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 648, comma 2 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38545/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato; con il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 648, comma 2 cod. pen., per il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del reato di ricettazione.

Parole chiave

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ricettazione impiego illecito di valori patrimoniali reati contro il patrimonio danno patrimoniale procurato con astuzia cosa smarrita o sottratta occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 20/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ISERNIA, in data 14/01/2019, nei confronti di ERCOLANO COSMO in relazione al reato di cui all art. 648 cod. pen.
art. 648, comma 2 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 20/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ISERNIA, in data 14/01/2019, nei confronti di ERCOLANO COSMO in relazione al reato di cui all art. 648 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERCOLANO COSMO nato a ISERNIA il 24/11/1961 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 20/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ISERNIA, in data 14/01/2019, nei confronti di ERCOLANO COSMO in relazione al reato di cui all art. 648 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato; con il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 648, comma 2 cod. pen., per il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del reato di ricettazione.

Il ricorso è inammissibile: esso è reiterativo quanto al primo motivo con cui il ricorrente, oltre a introdurre un tema nuovo non oggetto di devoluzione in grado di appello (ossia, quello del concorso dell'Ercolano nella ricettazione dei beni rinvenuti nel locale nella disponibilità del suocero del ricorrente, indicato dallo stesso Ercolano che vi condusse gli operanti), ripropone la medesima tesi difensiva dell'acquisto inconsapevole dei beni ricettati, smentita dalle considerazioni svolte dalla Corte territoriale; analogamente reiterativo il motivo riguardante l'esclusione dell'ipotesi attenuata, correttamente valutata dalla sentenza impugnata alla stregua del numero complessivo dei beni ricettati e del loro valore commerciale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/