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Ordinanza — n. 38543/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; appellate court's discretionary sentencing and fact-finding upheld by Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38543/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Andi Laboti inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellate court had confirmed Laboti's conviction for drug possession based on evidence including cocaine found in his garden and marijuana discovered in his home, while also rejecting arguments regarding mitigating circumstances and sentencing. The court ruled that the appellate judge's discretionary evaluations regarding the facts and the imposition of a penalty above the statutory minimum were not manifestly illogical, thus warranting the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 336 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal judgment is inadmissible if the appellate court's discretionary assessments of facts and sentencing do not exhibit manifest illogicality, and the lower court has adequately reasoned its exercise of judicial discretion.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility discretionary sentencing review drug possession conviction manifest illogicality standard appellate court powers gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Art. 336 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABOTI ANDI nato il 13/04/1987 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; n. 17625/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Andi Laboti contro la sentenza n. 4569/2021 del 20 ottobre 2020 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sua condanna per reato ex artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e 336 cod. pen., è inammissibile. I primi due motivi del ricorso entrano nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali del Giudice di primo grado e della Corte senza evidenziarne manifeste illogicità. In particolare, la Corte di appello non si è limitata a considerare che la sostanza stupefacente (cocaina) è stata trovata nel giardino antistante l'abitazione dell'imputato ma ha anche considerato che la Polizia giudiziaria lo osservò avvicinarsi all'albero e che nell'abitazione di Laboti fu trovata altra sostanza stupefacente (marijuana) e del nastro isolante nero analogo a quello che avvolgeva la cocaina trovata sotto l'albero, oltre a materiale per i I confezionamento di dosi di droga.

Quanto ai motivi concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della cl___,sospensione condizionale della pena, nonché la determinazione della stessa in misura non aderente qii- minimo .eedittale, deve rilevarsi che la Corte ha adeguatamente argomentato l'esercizio dei suoi poteri discrezionali su questi punti osservando che: non emergono elementi di valutazione favorevoli alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (mancando anche una significativa resipiscenza, poiché l'imputato si è limitato a ammettere i fatti nella P flagranza dei quali è stato colto), che il precedente penale specifico per un fatto successivo a /\..- quello per iequale si procede non consente di formulare una prognosi positiva circa una futura -astensione dalla recidiva e che la determinazione della pena in misura non coincidente con il minimo edittale (dal quale comunque non dista significativamente) si giustifica per le modalità non occasionali della condotta e con la varietà e la quantità della droga detenuta.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consigliere estensore Presidente Ang lo Costanzo A