Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific comparison with lower court reasoning on drug quantity and sale intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mendy Ebrima inadmissible because it failed to comprehensively address the arguments presented in the Court of Appeal's judgment. The lower court convicted Ebrima of drug trafficking based on the quantity of ecstasy found, his criminal history, and the specific circumstances of the arrest location and packaging. The appellate court reasoned that the evidence supported a conclusion of sale rather than personal use, and the appeal's failure to engage with these specific factual findings rendered it procedurally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1-bis d.P.R. n. 309/1990; Art. 336 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it does not fully confront the reasoning of the contested judgment, particularly regarding the assessment of drug quantity and the intent to sell versus personal use.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDY EBRIMA (CUI 056DBKO) nato il 10/08/1996 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; n. 17003/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore dì Ebrima Mendy contro la sentenza n. 4783/2020 del 27 ottobre 2020 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna inflittagli per reato ex artt. 73, comma 1-bis d.P.R. n. 309/1990 e 336 cod. pen., è inammissibile. Il motivo di ricorso fa leva sul fatto che la natura della sostanza stupefacente è stata accertata mediante narcotest ma senza appurare il quantitativo della sostanza e la sua efficacia drogante così da non potersi escludere la irrilevanza penale della condotta. Tuttavia, risulta aspecifico perché non si confronta compiutamente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata.
Infatti, la Corte di appello non è limitata a rimarcare il valore economico della sostanza — costituita da otto pastiglie di ecstasy per un peso netto complessivo di 3,2 grammi — ma ha anche evidenziato che, nonostante le asserzioni difensive, Mendy — con precedenti penali per furto e per cessione di sostanze stupefacenti — risulta nullatenente e privo di redditi. Su questa base ha ricollegato la detenzione della somma di 75 euro (composta da cinque banconote da 10 euro e 5 banconote da 5 euro), trovata in suo possesso al momento dell'arresto «all'interno del parco Novi Sad, noto teatro di spaccio di stupefacenti», a una attività di cessione e non di acquisto (per uso personale) di droga, stante anche la modalità del confezionamento della sostanza.
Né il ricorrente ha evidenziato manifeste illogicità nel ragionamento svolto nella sentenza impugnata, che ha adottato non implausibili massime di esperienza con esiti convergenti con quelli del giudizio di primo grado.
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consigliere estensore reside e Ang CoslanzA a Petr