Ordinanza — n. 38540/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso presentato dal difensore di Massimo Paris contro la sentenza n. 464/2021 del 25 gennaio 2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna inflittagli per reati ex artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e 336 cod. pen., è inammissibile. Il motivo di ricorso relativo alla responsabilità per il reato di minaccia entra nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali del Giudice di primo grado e della Corte senza evidenziarne manifeste illogicità. Quanto alla determinazione della pena in misura non aderente al minimo edittale, oggetto del secondo motivo tkli ricorso, deve registrarsi che la Corte di appello ha puntualizzato che la pena base è statkdeterminata nel minimo edittale e l'aumento per la continuazione è , proporzionato alla gravità della minaccia, mentre, per altro verso, sono comunque state concesse le circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38540/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIS MASSIMO nato a ROMA il 06/02/1964 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; n. 16753/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Massimo Paris contro la sentenza n. 464/2021 del 25 gennaio 2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna inflittagli per reati ex artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e 336 cod. pen., è inammissibile. Il motivo di ricorso relativo alla responsabilità per il reato di minaccia entra nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali del Giudice di primo grado e della Corte senza evidenziarne manifeste illogicità. Quanto alla determinazione della pena in misura non aderente al minimo edittale, oggetto del secondo motivo tkli ricorso, deve registrarsi che la Corte di appello ha puntualizzato che la pena base è statkdeterminata nel minimo edittale e l'aumento per la continuazione è , proporzionato alla gravità della minaccia, mentre, per altro verso, sono comunque state concesse le circostanze attenuanti generiche.
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consigliereftensore Il Presidente A ng e lcfanzo nna Petruzzelli