Ordinanza — n. 38539/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEQI SHKELQIM nato il 01/02/1974 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; n. 1641/2021 MOTIVI DELLA DECISIONE z5— 1. Il ricorsoThresentato dal difensore di Shkelqim Keqi contro la sentenza n. 1756/2020 della Corte di appello di Torino che, nel confermare la condanna inflittagli per reati ex artt. 110 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, ha disconosciuto le chieste attenuanti generiche è inammissibile. La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato evidenziando la reiterazione del reato a breve distanza dal primo da parte di Keqi e l'assenza di concreti elementi che mostrino un suo effettivo cambiamento dello stile di vita 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consiglieiestensore Il Presidente Angel4 tptanzo qna Petruzzellis .:: ' ' -----------rt-----3 L) 1 )r.TAIA l • t / • '.—. '-": ;,_ 1..1 P
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38539/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1641/2021 MOTIVI DELLA DECISIONE z5— 1. Il ricorsoThresentato dal difensore di Shkelqim Keqi contro la sentenza n. 1756/2020 della Corte di appello di Torino che, nel confermare la condanna inflittagli per reati ex artt. 110 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, ha disconosciuto le chieste attenuanti generiche è inammissibile. La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato evidenziando la reiterazione del reato a breve distanza dal primo da parte di Keqi e l'assenza di concreti elementi che mostrino un suo effettivo cambiamento dello stile di vita 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consiglieiestensore Il Presidente Angel4 tptanzo qna Petruzzellis .:: ' ' -----------rt-----3 L) 1 )r.TAIA l • t / • '.—. '-": ;,_ 1..1 P