Ordinanza — n. 38530/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere emesso fatture in relazione ad operazioni inesistenti negli anni di imposta 2012 e 2013. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie fondanti il giudizio di responsabilità penale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38530/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPULLA ANTONIO GIUSEPPE nato a CORLEONE il 03/03/1974 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere emesso fatture in relazione ad operazioni inesistenti negli anni di imposta 2012 e 2013.
2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie fondanti il giudizio di responsabilità penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. È sufficiente e qui rilevare che - a fronte delle generiche asserzioni difensive, del tutto sganciate da una puntuale critica logica alla motivazione del provvedimento impugnato - la sentenza della Corte di appello reca una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente ed esente da violazioni di legge, laddove ritiene provati la materialità dei fatti e il dolo specifico in capo al ricorrente, considerando congrua la pena irr ogatagli ed escludendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti ge neriche, vista la negativa personalità dell'imputato, desunta dall'esistenza di precedenti penali e dal mancato atteggiamento collaborativo.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il