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Ordinanza — n. 38528/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38528/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38528/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 dicembre 2020, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo del 31 maggio 2017, con la quale gli imputati erano stati condannati, per il reato di cui all'art. 517 cod. pen., per avere, in concorso tra loro, posto in vendita confezioni di profumo contraffatte, che, occultando il marchio originale, inducevano in errore il compratore.

Regesto Legislator

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art. 517 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38528/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

Parole chiave

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contraffazione di merci pratiche commerciali ingannevoli accuse di truffa marchio olfattivo frode doganale reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 517 cod. pen
Con sentenza del 21 dicembre 2020, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo del 31 maggio 2017, con la quale gli imputati erano stati condannati, per il reato di cui all'art. 517 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANGIANO GIOVANNI nato a NAPOLI il 06/02/1988 CANGIANO GENNARO nato a NAPOLI il 19/09/1993 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 dicembre 2020, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo del 31 maggio 2017, con la quale gli imputati erano stati condannati, per il reato di cui all'art. 517 cod. pen., per avere, in concorso tra loro, posto in vendita confezioni di profumo contraffatte, che, occultando il marchio originale, inducevano in errore il compratore.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla condotta ingannatoria e alla sussistenza del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, perché ripropongono, nella sostanza, le medesime censure che la Corte di appello ha rigettato con argomentazione logica e coerente. Nel caso in esame, nessun dubbio sussiste in ordine sia all'attitudine ingannatoria dei prodotti, sia alla circostanza che la merce contraffatta fosse posta in vendita dai due imputati. Ed invero, è pacifico che i ricorrenti, a seguito di un controllo di polizia, furono trovati in possesso di una prezzatrice e tre cartoni contenenti detti profumi, evidentemente contraffatti in quanto il prezzo sugli stessi occultava parzialmente il logo, traendo in inganno il compratore.

Ciò posto, i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno ravvisato il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, confutando la prospettazione, qui riproposta, secondo la quale la grossolanità della contraffazione sarebbe stata riconoscibile ictu octuli da qualsiasi consumatore di media diligenza, tale da escludere l'attitudine ingannatoria e, conseguentemente, la fattispecie contestata. In definitiva, quindi, il ricorso - che neppure si confronta espressamente col contenuto del provvedimento impugnato - tenta di introdurre nel giudizio di legittimità mere censure in fatto.

E la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui ai fini della configurabilità del reato de quo è sufficiente la mera imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché idonea a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore (Sez. 5, n. 9389 del 04/02/2013, Rv. 255227). Infatti il delitto, posto a tutela dell'ordine economico, punisce la messa in circolazione di prodotti dell'ingegno od opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore su origine, provenienza o qualità della merce (Sez. 2, n. 27376 del 17/02/2017, Rv. 270312).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 Il Consigl