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Ordinanza — n. 38520/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38520/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38520/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISTO ANDREA nato a TORINO il 27/09/1977 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 10/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD, in data 22/07/2020, nei confronti di MAISTO ANDREA in relazione a plurimi episodi di rapina pluriaggravata e in concorso. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta presenza dell'aggravante delle più persone riunite (difettando il numero dei 5 o più correi), al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio eccessivamente aspro nonostante l'atteggiamento collaborativo dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38520/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto all'entità della pena, si è adeguatamente spiegato che trattasi di sanzione prossima ai minimi edittali (in relazione alla ricorrenza di due aggravanti per il reato base ) , mentre il ricorso è anche a questo proposito generico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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partecipazione al reato altri reati altri capi d'accusa concorso materiale di reati rapina qualificata doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISTO ANDREA nato a TORINO il 27/09/1977 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 10/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD, in data 22/07/2020, nei confronti di MAISTO ANDREA in relazione a plurimi episodi di rapina pluriaggravata e in concorso. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta presenza dell'aggravante delle più persone riunite (difettando il numero dei 5 o più correi), al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio eccessivamente aspro nonostante l'atteggiamento collaborativo dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile . Quanto alla ricorrenza dell'aggravante delle più persone riunite, la Corte territoriale ha adeguatamente esposto che in occasione delle rapine di causa sono stati sempre presenti due rapinatori e che l'aggravante è integrata anche dalla presenza di 2 soli correi , così conformandosi agli insegnamenti di questa Corte di legittimità (cfr., Sez. 2 , n. 21988 del 30/01/2019, Rv. 276116 - 01). Quanto al diniego delle generiche, l'odierno motivo è del tutto vago quanto ai profili di meritevolezza, mentre la relativa decisione è ben motivata con il ragionato rilievo della tardività delle dichiarazioni confessorie, dell'assenza di contributi alle indagini e della equivocità della restituzione del denaro alla vittima avvenuta in occasione di una delle rapine.

Quanto all'entità della pena, si è adeguatamente spiegato che trattasi di sanzione prossima ai minimi edittali (in relazione alla ricorrenza di due aggravanti per il reato base ) , mentre il ricorso è anche a questo proposito generico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 f Il C