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Ordinanza — n. 38519/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38519/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38519/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOSEPH ERNEST nato a EDO STATE( NIGERIA) il 14/02/1996 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINO(Lato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRMO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 12/01/2021, applicava nei confronti di JOSEPH ERNEST la pena concordata dalle parti ex art. 599 bis c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile. Si ribadisce che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 27610201).

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38519/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile. Si ribadisce che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 27610201).

Parole chiave

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estorsione coazione penale incitamento a violare o a rescindere un contratto sanzione penale riscossione di pene pecuniarie corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
E IN DIRMO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 12/01/2021, applicava nei confronti di JOSEPH ERNEST la pena concordata dalle parti ex art. 599 bis c.p.p., in relazione al reato di cui all art.
art. 599-bis cod. proc. pen
Si ribadisce che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
274522 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOSEPH ERNEST nato a EDO STATE( NIGERIA) il 14/02/1996 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINO(Lato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRMO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 12/01/2021, applicava nei confronti di JOSEPH ERNEST la pena concordata dalle parti ex art. 599 bis c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile. Si ribadisce che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 27610201).

A ciò si aggiunge che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 4 - , Sentenza n. 52803 del 14/09/2018 Cc. (dep. 23/11/2018 ) Rv. 274522 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensor