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Ordinanza — n. 38518/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible for alleging omitted condition assessment under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38518/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the statutory exceptions provided by law. The appellant challenged the plea bargain sentence by alleging the judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals against plea bargain sentences are strictly prohibited, mandating immediate inadmissibility declarations without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence alleging the omission of a condition assessment for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible and must be declared inadmissible de plano.

Parole chiave

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plea bargain sentence omitted condition assessment inadmissible appeal Article 129 CPP de plano declaration motivi di cassazione istanza di revisione penale allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Si ribadisce che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 129, cod. proc. pen.
628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla applicazione dell'art. 129 c.p.p.
Art. 444, cod. proc. pen.
E IN DIRITTO La GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA, con sentenza in data 01/12/2020, applicava nei confronti di ESSALHI YASSINE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art.
Art. 628, CP
444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla applicazione dell'art.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO La GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA, con sentenza in data 01/12/2020, applicava nei confronti di ESSALHI YASSINE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art.
art. 129 c.p
628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla applicazione dell'art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla applicazione dell'art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSALHI YASSINE nato a RABAT( MAROCCO) il 19/05/1998 avverso la sentenza del 01/12/2020 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA LIa--to avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA, con sentenza in data 01/12/2020, applicava nei confronti di ESSALHI YASSINE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla applicazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dai casi previsti dalla legge. Si ribadisce che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il onsigliere Estensore Il Presidente LUC'TeAPE