Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38513/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38513/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38513/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Ramy Hicham ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 336. L'imputa deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38513/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di non autoincriminarsi altri capi d'accusa azione civile altri reati persecuzione dei Tamil gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMY HICHAM nato il 08/04/1986 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ramy Hicham ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 336.

2. L'imputa deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La censure non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità di Ramy.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente