Italian court dismisses appeal against criminal liability judgment for failure to properly cite legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly articulate the grounds for challenging the lower court's decision. The appellant argued that the criminal liability judgment violated specific statutory provisions regarding the assessment of responsibility. The court rejected this claim, noting that the appellate decision provided a clear and logical analysis of the facts without requiring further criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds for challenge are not properly stated and do not demonstrate the necessity of a critical analysis of the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANCORA MARIA TERESA nato a GROTTAGLIE il 09/06/1974 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ancora Maria Teresa ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per i reati di cui all'art. 337 e all'art. 582 cod. pen.
2. L'imputa deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità e la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Le censure non appaiono scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità della Ancora.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Sab igna ()\nna Petruzzellis iyulj DEPOSI !N CANCELERIA ) 2