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Ordinanza — n. 38509/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible for alleging lack of dismissal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38509/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it challenged the reasoning of a plea bargain sentence. The appellant argued that the trial court failed to evaluate conditions for dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are barred by Article 448, paragraph 2-bis, as the complaint was generic and contradicted the brief factual motivation provided.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences alleging omitted dismissal reasoning are inadmissible as they fall outside permitted grounds and are substantively generic.

Parole chiave

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plea bargain sentence dismissal reasoning cassation inadmissibility Article 448 c.p.p. procedural de plano motivi di cassazione ritiro della querela penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
2.11 ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
2.11 ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDA VITO nato a TRANI il 27/07/1978 avverso la sentenza del 14/12/2020 del TRIBUNALE di TORINOdato_avviso-a14-e-paiti, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Corda Vito impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena concordata per i reati di cui agli artt. 337, 582-585 e 635 cod. pen. 2.11 ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consiglie e r atore I residente Maria Sab