Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Urgo Sisto Salvatore against the Foggia court's dismissal of Ricci Gennaro inadmissible. Urgo argued for the annulment of the order, but the court found he lacked standing to file the appeal personally after the new procedural law took effect. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and Urgo was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a private individual against a judicial act issued under the new procedural regime is inadmissible due to lack of standing.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URGO SISTO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/05/1982 avverso l'ordinanza del 10/12/2020 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA4-at0-35TVE-3-51T-g-FIDa ttr udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Gip presso il Tribunale di Foggia ha disposto la archiviazione del procedimento a carico di Ricci Gennaro su denuncia di Urgo Sisto Salvatore.
2. Ricorre Urgo, personalmente, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n'. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile, prima ancora che per la non impugnabilità del provvedimento, per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere e nsore Il Presidente Maria Sasin.