Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38505/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax evasion citing lack of specific grounds and failure to prove subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38505/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments regarding subjective intent and the exclusion of punishability were indeducible at the stage of legal review. The court found the lower court's reasoning sufficiently specific, noting that the location of the seizure was not part of the apartment and the conduct lacked particular triviality. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and reproducible; generic criticisms of the lower court's reasoning or failure to prove subjective intent do not constitute valid grounds for inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax evasion appeal inadmissible appeal subjective intent exclusion of punishability procedural costs Cassation review specificity requirement divieto di frequentare le osterie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 131 bis cod. pen
il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZALONE VINCENZO nato a MUSSOMELI il 26/10/1958 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Anzalone Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso con i quali si deduce 1) il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato difettando l'elemento soggettivo del reato e l'offensività dello stesso;

2) il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Entrambi i motivii) sono indeducibili nell'odierna sede di legittimità, perché privi di specificità riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata, che evidenzia puntualmente la ragione per la quale il luogo ove Anzalone veniva sorpreso (androne del vano scale del proprio condominio) non poteva considerarsi pertinenza del suo appartamento (pag.

2) e la ragione per la quale la condotta dell'imputato non poteva considerarsi di particolare tenuità (pag. 3).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Sabin 4-0a Petr ellis D E I- 1 iN ' • 27