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Ordinanza — n. 38500/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for resistance to public official due to lack of specific threat specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38500/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Arena Tommaso inadmissible regarding a conviction for resistance to a public official. The defense argued that the phrase 'it does not end here' lacked the necessary specificity to constitute a threat, but the appellate court had already correctly assessed this element. The Supreme Court rejected the criticism as unpersuasive and insufficiently specific, upholding the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 596 c.p.p.: A threat must be specific and clearly indicate the prospect of an unjust evil; generic expressions without concrete context fail to meet the objective element required for the crime of resistance.

Parole chiave

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resistance to public official specificity of threat inadmissible appeal criminal liability procedural inadmissibility ingiuria espressioni sconvenienti minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 596 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA TOMMASO nato a PALERMO il 03/06/1983 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Arena Tommaso avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso in relazione violazione di legge circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e, in particolare, della minaccia, riconducibile, a giudizio della Corte nella frase "non finisce qui". 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata (pag.

6) La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità e, comunque, palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha sottolineato che la frase proferita esprime una chiara minaccia che, in quanto strettamente correlata alla frase immediatamente prima pronunciata ("nel mio quartiere sarebbe andato tutto in modo diverso") lascia intendere la prospettazione di un male ingiusto.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presi