Italian court dismisses appeal for lack of critical analysis of lower court's reasoning on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Pumo Giuseppe inadmissible due to a lack of critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant argued the first-instance judgment was flawed regarding his criminal liability, but the appellate court found no substantive error in its linear and logical motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the complaint fails to critically analyze the reasoning of the contested decision, as the motivation must be shown to be logically flawed rather than merely unconvincing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMO GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/12/1978 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pumo Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2. L'imputato deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. La censura non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità di Pumo.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pr sid