Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Umberto Milazzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a re-evaluation of evidence regarding the crime of resisting a public official, but the court found their arguments lacked specificity and constituted an impermissible factual reassessment. Consequently, the appellate court's original decision confirming the conviction was upheld without modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and dismissed by the lower court without offering specific new grounds, as such appeals constitute an impermissible re-evaluation of factual evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAZZO UMBERTO nato in GERMANIA il 08/06/1996 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Milazzo Umberto avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Letta la memoria integrativa depositata dalla difesa.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso in relazione violazione di legge, al vizio di motivazione e al travisamento della prova riconducibile ad errata lettura e interpretazione delle prove. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consi lier estensore Il Presiden