Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding conviction and sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Pitirollo inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's conviction for tax evasion and the denial of general mitigating circumstances, arguing the first point lacked specificity against the detailed sentencing and the second point was irrelevant as mitigation was already granted via equivalence to recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds; the appellant must precisely identify the errors in the judgment's reasoning or the denial of mitigating circumstances, as generic complaints without concrete comparison to the contested decision fail to meet admissibility requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITIROLLO SALVATORE nato a NAPOLI il 04/05/1978 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pitirollo Salvatore avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso in relazione al vizio di motivazione in punto di declaratoria di responsabilità dell'imputato e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, non confrontandosi con la sentenza impugnata che motiva puntualmente sulla sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi del reato. 5.Anche la seconda censura non è sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria posto che le richieste circostanze attenuanti generiche sono, in realtà, state riconosciute con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva dal Tribunale di Nola.
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Sa igna nna ftrizzellis 'I\ T q IN CANC?' • •