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Ordinanza — n. 38489/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38489/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38489/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mallardo Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso con i quali si censura il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato difettando l'elemento soggettivo del reato. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile perché la delineatitcensura, oltre che generica, in quanto pedissequamente ripetitiva di quella enunciata contro la sentenza di primo grado, idoneamente vagliata dai giudici di appello, è anche manifestamente infondata. Il ricorso propone una diversa ricostruzione in fatto, smentita dalle sentenze di merito, nelle quali è evidenziato che l'imputato si era allontanato dal domicilio in orari non consentiti senza giustificazione alcuna, pur essendo ben consapevole delle prescrizioni e divieti che corredano la misura cautelare e che gli inibivano l'allontanamento dal domicilio in determinate fasce orarie ed in presenza di reato integrato dal dolo generico. 4.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38489/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso con i quali si censura il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato difettando l'elemento soggettivo del reato. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile perché la delineatitcensura, oltre che generica, in quanto pedissequamente ripetitiva di quella enunciata contro la sentenza di primo grado, idoneamente vagliata dai giudici di appello, è anche manifestamente infondata. Il ricorso propone una diversa ricostruzione in fatto, smentita dalle sentenze di merito, nelle quali è evidenziato che l'imputato si era allontanato dal domicilio in orari non consentiti senza giustificazione alcuna, pur essendo ben consapevole delle prescrizioni e divieti che corredano la misura cautelare e che gli inibivano l'allontanamento dal domicilio in determinate fasce orarie ed in presenza di reato integrato dal dolo generico. 4.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima denuncia mendace verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali testimonianza della vittima mancata prova di parzialità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLARDO VINCENZO nato a NAPOLI il 21/06/1995 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; (i/

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mallardo Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso con i quali si censura il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato difettando l'elemento soggettivo del reato. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile perché la delineatitcensura, oltre che generica, in quanto pedissequamente ripetitiva di quella enunciata contro la sentenza di primo grado, idoneamente vagliata dai giudici di appello, è anche manifestamente infondata. Il ricorso propone una diversa ricostruzione in fatto, smentita dalle sentenze di merito, nelle quali è evidenziato che l'imputato si era allontanato dal domicilio in orari non consentiti senza giustificazione alcuna, pur essendo ben consapevole delle prescrizioni e divieti che corredano la misura cautelare e che gli inibivano l'allontanamento dal domicilio in determinate fasce orarie ed in presenza di reato integrato dal dolo generico. 4.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consiglier e ensore