Ordinanza — n. 38481/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetto il ricorso proposto nell'interesse di Murdocca Pietro avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso con i quali si censura 1) la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38481/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniato su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova. Il secondo motivo non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria perché relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile dello stesso ricorrente ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURDOCCA PIETRO nato a CARERI il 09/08/1954 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Murdocca Pietro avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso con i quali si censura 1) la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità;
2) il vizio di motivazione per avere ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione in punto di trattamento sanzionatorio.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniato su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova. Il secondo motivo non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria perché relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile dello stesso ricorrente ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigl. e est nsore I residente Maria Sa i igna A