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Ordinanza — n. 38476/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38476/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38476/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di Kwakwah Emanuele avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38476/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La censura della difesa è inammissibile perché proposta per la prima volta in questa sede (e il ricorrente in ogni caso non lamenta il mancato esame dello stesso da parte della Corte di appello). s. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura costituzionale censura formulata in modo carente spese di gratuito patrocinio controllo della commisurazione della pena anticipo delle spese censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KWAKWAH EMANUELE nato a CASTELFRANCO VENETO il 13/12/1992 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Kwakwah Emanuele avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. La censura della difesa è inammissibile perché proposta per la prima volta in questa sede (e il ricorrente in ogni caso non lamenta il mancato esame dello stesso da parte della Corte di appello). s. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processliali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consi liere estensore Il