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Ordinanza — n. 38475/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38475/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38475/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ferrara Cristian ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria che la condannava alla pena di legge per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. L'inammissibilità era dichiarata perché i motivi di impugnazione non indicavano in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggevano la richiesta.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 38475/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. L'inammissibilità era dichiarata perché i motivi di impugnazione non indicavano in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggevano la richiesta.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie adeguamento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva errore nella commisurazione della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Ferrara Cristian ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria che la condannava alla pena di legge per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA CRISTIAN nato a ALESSANDRIA il 06/01/1991 avverso l'ordinanza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ferrara Cristian ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria che la condannava alla pena di legge per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. L'inammissibilità era dichiarata perché i motivi di impugnazione non indicavano in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggevano la richiesta.

2. Letto il ricorso con il quale si censura la eccessività del trattamento sanzionatorio e la memoria integrativa nella quale si evidenzia che il motivo di appello non era aspecifico.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo dedotto non è infatti sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria perché relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile dello stesso ricorrente ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consi liere relatore