Ordinanza — n. 38474/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetto il ricorso proposto nell'interesse di Ghioca Vasile avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso e la memoria integrativa con i quali si censura 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38474/2021 — snpen · Corte di Cassazione: il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIOCA VASILE nato il 08/01/1957 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ghioca Vasile avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso e la memoria integrativa con i quali si censura 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove;
2) il vizio di motivazione per avere ritenuta generica la deposizione di Dogaru Daniela;
3) il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniato su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova. Il secondo motivo è privo di specificità riproducendo acriticamente profili dì censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata, oltrechè dal giudice di primo grado. Il terzo motivo è palesemente infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha evidenziato non potersi riconoscere la particolare tenuità del fatto.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere e ensore II7