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Ordinanza — n. 38472/2021 — snpen Generato dall'IA

Appeal against non-final order for return of files to prosecutor declared inadmissible de plano.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38472/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by the Public Prosecutor inadmissible de plano because it targeted a non-final order. The prosecutor argued that notification of the warning should only go to the offended party, not indirectly damaged individuals. The court rejected this distinction, ruling that the order was not subject to appeal under the principle of taxativity of remedies.

Regesto Legislator

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Art. 408 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.: Appeals against non-final orders are inadmissible de plano due to the principle of taxativity of remedies.

Parole chiave

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inadmissible de plano non-final order taxativity of remedies return of files Public Prosecutor appeal omissione del ministero pubblico ritiro della querela penale ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 408 cod. proc. pen.
pen., disponeva la restituzione degli atti alla Procura per la notifica dell'avviso ex art. 408 cod. proc. pen. al denunciante "siccome soggetto danneggiato indirettamente dal reato.
Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.
4.Va, pertanto, dichiarata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
art. 378 cod. pen
del 11/02/2021 con il quale quest'ultimo, a seguito della richiesta di archiviazione del PM nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., disponeva la restituzione degli atti alla Procura per la notifica dell'avviso ex art.
art. 408 cod. proc. pen
pen., disponeva la restituzione degli atti alla Procura per la notifica dell'avviso ex art. 408 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERMEnei confronti di: MOLINARO MARIO nato a SOVERIA MANNELLI il 10/02/1990 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del GIP TRIBUNALE di LAMEZIA TERME Elato avviso alle par—tT1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme ricorre avverso il provvedimento del G.i.p. del 11/02/2021 con il quale quest'ultimo, a seguito della richiesta di archiviazione del PM nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., disponeva la restituzione degli atti alla Procura per la notifica dell'avviso ex art. 408 cod. proc. pen. al denunciante "siccome soggetto danneggiato indirettamente dal reato. Rileva il Pubblico Ministero come tale notifica sia dovuta unicamente al denunciante che sia anche persona offesa e non sia dovuta a che sia semplicemente "indirettamente" danneggiato dal reato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile. Deve, infatti osservarsi che, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, quello in oggetto non è un provvedimento definitivo. 4.Va, pertanto, dichiarata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consi relatore I