Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and failure to cite statutory provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Leone Williams inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on recent judicial trends regarding the crime of illegal possession of firearms, but the court found his arguments lacked specificity and merely repeated points already addressed by the appellate court. Consequently, the court rejected the appeal because the defense's contentions were not deducible at the level of finality and were clearly unfounded given the appellate decision's logical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341 bis, terzo comma, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reproduce arguments already critically examined and dismissed by the lower court without citing the relevant statutory provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE WILLIAMS nato a SAN CATALDO il 02/08/1979 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Leone Williams avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per i reati di cui all'art. 341 bis cod. pen.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo sull'omesso proscioglimento per intervenuto risarcimento del danno.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. Il motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata (pagg. 2 e 3). La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità e comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha evidenziato il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di estinzione del reato di cui all'art. 341 bis, terzo comma, cod. pen.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consig er7 tensore Il Presi