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Ordinanza — n. 38341/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38341/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38341/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATEI VASILE nato il 09/07/1985 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 18.6.2020, aveva condannato Vasile Matei alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 56, 110, 624 bis e 625, co. 1, n. 2), c.p., in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38341/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p.; alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis, c.p.

Parole chiave

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motivi di cassazione tentate lesioni personali gravi licenziamento per furto istanza di revisione penale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto delitto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATEI VASILE nato il 09/07/1985 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 18.6.2020, aveva condannato Vasile Matei alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 56, 110, 624 bis e 625, co. 1, n. 2), c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p.; alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà, non si confronta (cfr. p.1), dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì 8